Con sentenza del 3 gennaio 2024 numero 215 della sesta sezione penale, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, anche a seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio beneficiario dell’assegno di mantenimento, permanendo l’inadempimento da parte del genitore obbligato al versamento, si integra il reato di cui all’art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898 e non invece quello dell’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. penale, e tuttavia non muta l’individuazione in capo al genitore affidatario della qualifica di persona offesa del reato e la sua legittimazione a costituirsi parte civile, rimanendo egli titolare della posizione creditoria nei confronti dell’altro genitore.
Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il reato sussiste anche con il raggiungimento della maggiore età del figlio
