Tassa Airbnb, che cos’è?
Dal 1 giugno, ai sensi del Dl 50/2017, scatta l’obbligo degli intermediari immobiliari (portali online compresi) di operare le ritenute del 21% sugli affitti delle locazioni brevi incassati e versati ai locatori, la così detta tassa Airbnb.
In pratica, per tutte le locazioni brevi o turistiche, dove anche prima prevalentemente i proprietari che pagavano le tasse preferivano il regime della cedolare secca, ora, per evitare l’evasione, gli intermediari immobiliari sono diventati sostituti di imposta. La norma è stata definita “tassa Airbnb” dal nome del più grosso portale immobiliare mondiale.
La norma stabilisce però che gli intermediari operino la ritenuta all’atto dell’accredito. Quindi, se una volta che il locatario ha pagato il denaro rimane presso l’intermediario un certo periodo di tempo, prima che venga consegnato al padrone di casa, solo a quel punto verrà fatta la ritenuta, che poi andrà versata entro il 16 del mese successivo. Quindi, per i pagamenti “girati” in giugno, entro il 16 luglio 2017.
Se però l’inquilino versa direttamente il dovuto al proprietario, l’obbligo di ritenuta non c’è. Nel caso di Airbnb, che invece paga i clienti entro 3 giorni dal check-in dell’inquilino, le modalità si presentano decisamente più stringenti.
Perchè la norma diventi operativa ci vogliono i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che stabiliscano i codici tributo per la ritenuta del 21 per cento ed emanino le disposizioni di attuazione per definire le modalità della «comunicazione» che gli intermediari devono fare alle Entrate sui nuovi contratti, quelle della ritenuta, appunto, e quelle per i soggetti «non residenti», che, se non hanno «stabile residenza» in Italia dovranno comunque nominare un rappresentante fiscale.