Parliamo qui brevemente della successione ereditaria.
Il testamento olografo
Il testamento olografo è il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. Requisiti del testamento olografo sono pertanto:
Olografia della scrittura. Essa deve essere cioè composta dalla mano del testatore, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi materiale che sia idoneo a tener traccia della scrittura. La mancanza di tale requisito, ad esempio in caso di testamento scritto da un terzo o con macchina da scrivere, comporta la nullità del testamento. Secondo la dottrina maggioritaria, la scrittura deve avere il carattere della abitualità, intendendosi per scrittura abituale qualsiasi scrittura che sia usata con frequenza dal testatore e sia tale da individuarne la personalità.
Data. Essa deve contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui viene composto il documento che racchiude il testamento. La mancanza della data comporta l’annullabilità del testamento olografo. L’art. 606, infatti, non inserisce tale requisito tra quelli previsti a pena di nullità. La data è necessaria per stabilire quale testamento prevale fra molteplici versioni scritte nel tempo dallo stesso testatore: il testamento con data più recente è esecutivo e invalida quelli anteriori.
Sottoscrizione. La sottoscrizione deve essere autografa, deve essere apposta alla fine del documento, può anche non indicare nome e cognome ma deve in ogni caso essere idonea a designare con certezza la persona del testatore. Il testamento privo della sottoscizione è nullo.
Oggetto. Il testamento deve indicare quali quote del patrimonio, ovvero quali beni determinati sono destinati a quali persone. Nel caso in cui il testatore non abbia rispettato le quote riservate dalla legge ai cosiddetti legittimari (coniuge, figli ed ascendenti legittimi), questi, o i loro eredi o aventi causa, possono chiedere la reintegrazione della propria quota, oppure possono anche rinunciare a tale azione, rispettando la volontà del testatore. Nel caso invece in cui non vi siano legittimari, il testatore può decidere in assoluta libertà a chi assegnare il suo patrimonio.
Il testamento pubblico
Il testamento pubblico è un atto pubblico, redatto secondo le prescritte formalità da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo in cui è redatto (notaio). Ad esso si applicano le norme dettate dal codice civile con riferimento agli atti pubblici. In particolare si applica al testamento pubblico la norma dell’art. 2700 secondo cui l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, e di quanto il notaio attesta esser stato fatto o detto in sua presenza.
Requisiti del testamento pubblico, a pena di nullità dello stesso, sono: la dichiarazione di volontà orale al notaio, la presenza di due testimoni (4 se il testatore è un sordomuto impossibilitato a leggere e scrivere), la redazione per iscritto, a cura del notaio, della volontà del testatore, la lettura dell’atto al testatore e ai testimoni, la sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio, l’apposizione della data e dell’ora, la menzione del rispetto delle formalità sopra elencate.
La maggiore complessità formale, rispetto al testamento olografo, risponde all’esigenza che la manifestazione di ultima volontà del soggetto sia accertata, quanto alla sua provenienza dal testatore, con la particolare forza probatoria dell’atto pubblico e che il relativo atto sia posto al riparo da ogni evento che possa distruggerlo o comprometterne l’integrità.
L’accettazione dell’eredità
L’accettazione dell’eredità è l’atto di volontà con il quale colui al quale è stata offerta l’eredità acconsente a divenire successore dell’ereditando, entrando in possesso della sua quota ereditaria.
L’accettazione dell’eredità è atto unilaterale non recettizio, che non esige l’incontro con altra volontà.
Il diritto di accettazione è un diritto indisponibile (il titolare cioè non può disporne, nel senso materiale del termine) e suscettibile di essere trasmesso agli eventuali eredi del delato. Esso si prescrive in dieci anni (termine ordinario di prescrizione) decorrenti dal giorno di apertura della successione. Nel caso in cui l’apertura della successione sia sottoposta a una condizione (istituzione condizionale), il termine decorrerà dal giorno dell’avveramento della condizione.
L’accettazione può essere espressa o tacita. La prima ipotesi si ha quando il delato dichiari, in un atto pubblico o in scrittura privata, che accetta l’eredità. La forma scritta, in questo caso, è stabilita sotto pena di nullità. L’accettazione tacita, invece, si esprime con dei comportamenti concludenti, che esprimono una chiara volontà da parte del soggetto che li compie.
L’accettazione, inoltre può essere pura e semplice, o con beneficio di inventario (subordinata cioè a un controllo dei beni ereditari al fine di valutarne l’opportunità).
La donazione
La donazione è il negozio giuridico col quale una parte, il donante, intenzionalmente arricchisce l’altra, il donatario, senza averne in cambio un corrispettivo.
La donazione è un contratto: infatti per il suo perfezionamento serve l’incontro delle dichiarazioni di entrambe le parti.: da un lato la manifestazione di volontà del donante di arricchire l’altra parte senza corrispettivo, dall’altro lato troviamo la volontà del donatario di accettare l’arricchimento.
Scopo (in termini giuridici: causa) della donazione è di di arricchire un altro soggetto: quindi elementi della donazione sono lo spirito di liberalità e l’arricchimento.
La donazione richiede sempre l’atto pubblico a pena di nullità, sia quando ha per oggetto immobili sia mobili, alla presenza di due testimoni. La donazione può avere per oggetto la nuda proprietà, con riserva di usufrutto a vantaggio del donante.
La donazione si perfeziona con l’accettazione. Fino al perfezionamento, è ammessa la revoca dell’offerta.
Tutela dell’eredità
Il nostro codice civile sulla scia della tradizione che risale al diritto romano, si preoccupa di tutelare i vincoli familiari e la trasmissione del patrimonio nell’ambito della stessa famiglia considerata nel suo nucleo essenziale : coniuge, figli ed in mancanza di essi i genitori, i cosiddetti “legittimari”.
La tutela consiste nel diritto riconosciuto a tali familiari di impugnare e rendere quindi inefficaci tanto le donazioni quanto le disposizioni testamentarie che vengano a ledere la quota che la legge garantisce agli stessi familiari ( c.d. quota di legittima), quota che non esaurisce mai il patrimonio del donante ma che in presenza del caso più comune di coniuge e più figli arriva ai tre quarti del patrimonio ereditario. La restante quota ereditaria di cui è possibile disporre senza limitazioni viene chiamata quota disponibile.
L’azione di impugnativa (azione di riduzione dell’eredità) è diretta a rendere inefficaci tanto le disposizioni testamentarie quanto le donazioni, perché per patrimonio ereditario si intende la somma di quanto viene trasmesso per successione e di quanto è stato donato in vita dal defunto al valore che sarà stimato alla morte della persona della cui successione si tratta.
Pertanto nel momento in cui si effettua una donazione soprattutto in favore di chi non rientra in tale cerchia familiare è molto arduo se non quasi impossibile essere certi che non si vadano a ledere i diritti di tutti o anche solo uno dei cosiddetti legittimari.
Nella successione viene tutelata la posizione dei congiunti più stretti del defunto (coniuge, discendenti, ascendenti, ecc.), ai quali, come legittimari, la legge riserva determinate quote del patrimonio dello stesso, anche contro la sua volontà.
Denominate comunemente quote di legittima esse sono quella parte di eredità della quale il testatore non può disporre, né con donazione né con testamento.
Nell’ipotesi di lesione della quota di legittima sono previste due azioni (possibilità di agire in giudizio): l’azione di riduzione e la petizione di eredità.
L’azione di riduzione. Quando la quota di legittima viene violata dal de cuius, per effetto di atti di disposizione, o di donazioni, oppure in caso di testamento, si ha una lesione della legittima.
In tal caso, per reintegrare la quota di legge occorre esercitare l’azione di riduzione, volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti che hanno prodotto la lesione stessa.
La petizione ereditaria. La petizione ereditaria è l’azione con cui l’erede “può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi”.
Oggetto dell’azione sono tutti i beni ereditari o anche una parte o quota degli stessi. L’onere di provare che i beni appartenessero all’asse ereditario al tempo dell’apertura della successione spetta all’attore.
Oltre ad ottenere la condanna alla restituzione dei beni nei confronti di chi li possiede con titolo invalido o senza titolo, l’azione accerta la qualità di erede in capo all’attore, la quale una volta acquistata non viene meno.