Il Comune è obbligato a provvedere alla manutenzione delle strade private aperte al pubblico.
“E’ in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l’uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o perle sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione”.
Così ha stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, nell’ordinanza 3 novembre 2016 – 7 febbraio 2017, n. 3216.
Nella fattispecie in esame, l’attore aveva citato in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni sofferti per le lesioni patite in seguito ad una caduta, su una strada dissestata. Mentre il Tribunale adìto aveva accolto la domanda, la Corte d’appello non ha ritenuto accettabile la richiesta di risarcimento, essendo la caduta avvenuta su una strada di proprietà privata, e non comunale.
Nel ricorso alla Suprema Corte si evidenziava che, seppur il luogo del sinistro era di proprietà privata, esso era comunque di uso pubblico, per cui il Comune aveva l’obbligo di provvederne alla relativa manutenzione. Pertanto, la sentenza d’appello sarebbe stata formulata in violazione degli artt. 2, D.Lgs. 285/92 e 22, comma 5, 1 2248/1865, non essendo stato tenuto conto della responsabilità dell’amministrazione comunale. E proprio con questa motivazione la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.
La questione è di rilevante interesse, più di quanto non si creda, con particolare riguardo alle strade vicinali di campagna di uso pubblico la cui manutenzione, non curata per niente, dall’amministrazione comunale, lascia spesso a desiderare.