Va risarcito il sinistro verificatosi nei quindici giorni di proroga.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26104 del 19 dicembre 2016 ha deciso che il sinistro verificatosi nei quindici giorni di proroga va risarcito.
Neanche il mancato pagamento del premio in detto ultimo periodo impedisce il risarcimento del danno occorso.
Con giurisprudenza costante il Supremo Collegio ha sempre sostenuto che il mancato pagamento, da parte dell’assicurato, di un premio successivo al primo non determina, ai sensi dell’art 1901, secondo comma, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa se non dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e cioè, dopo quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo.
Il principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l’indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell’inadempienza dell’assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto, a norma dell’art 1901, terzo comma c.c..
Ciò vuol dire che l’effetto retroattivo della risoluzione del contratto di assicurazione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza.
La proroga dei 15 giorni opera come un prolungamento della garanzia, a tutti gli effetti di legge, indipendentemente ed incondizionatamente dalle sorti del pagamento della rata successiva.