Dall’8 febbraio 2020 è in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia (emanato di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze) n. 170 del 2019 recante: “Regolamento recante la disciplina delle modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell’archivio notarile, ai sensi dell’articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, come modificato dall’articolo 12, comma 7, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”.
Il Registro generale dei testamenti consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, in Italia o all’estero. Attraverso il Registro può essere chiesto, infatti, anche al competente organismo di uno Stato estero aderente alla Convenzione internazionale di Basilea il rilascio di un certificato degli atti di ultima volontà iscritti in quell’organismo, relativi alla persona deceduta.
Gli Stati che sino ad oggi hanno ratificato la Convenzione sono, oltre l’Italia:
Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania, Ucraina.
Gli interessati possono richiedere al Registro generale dei testamenti la certificazione delle iscrizioni risultanti a nome della persona defunta e l’indicazione dell’archivio notarile distrettuale presso il quale gli atti iscritti sono depositati, qualora il notaio sia cessato.