E’ reato procedibile d’ufficio l’omesso mantenimento dei figli minori
La Cassazione, con sentenza n. 37090 del 2019 ha escluso la possibilità di estinzione del delitto attraverso la remissione di querela
Con la sentenza 4 settembre 2019, n. 37090 la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di estinzione del reato di mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore dei figli attraverso la remissione di querela, ricordando che si tratta di reato procedibile d’ufficio.
Il mancato adempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli economicamente non autonomi, è infatti reato perseguibile d’ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l’adempimento integrale dell’obbligo, ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si è protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio.