Multe per eccesso di velocità nulle

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Multe per eccesso di velocità, possibile nullità dal 1° agosto 2017

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto n. 282 dello scorso 13 giugno 2017, ha stabilito un cambiamento nella taratura degli autovelox, con operatività dal successivo 1° agosto. Pertanto, al fine di capire se le multe effettuate da tale data siano legittime, occorre verificare se gli apparecchi di misurazione della velocità siano stati correttamente tarati col nuovo sistema.

I cambiamenti non sono così radicali rispetto al sistema precedente di impiego dei misuratori; tuttavia, stanno nascendo alcune problematiche e contestazioni, relativamente a multe elevate per eccesso di velocità, a cui il MIT ha risposto con il parere n. 6961 dello scorso 11 ottobre.

Le pattuglie mobili utilizzano, infatti, una fascia di velocità sulla base della quale vengono effettuate le attività di taratura degli autovelox; in particolare, oggi, la velocità che devono raggiungere, i veicoli impiegati per la misurazione di prova degli strumenti, è compresa tra i 30 e i 230 km/h. Mentre, in precedenza, il raggiungimento delle velocità non era tassativamente previsto.

La questione della velocità tassativa è stata chiarita dallo stesso Ministero dei trasporti che ha chiarito che il funzionamento degli apparecchi deve essere testato annualmente con veicoli di prova che raggiungono i 230 km/h.

Per verificare la validità delle multe ricevute, chi ha ricevuto una multa per eccesso di velocità, elevata successivamente al 31 luglio scorso, si può rivolgere alle forze di polizia competenti, al fine di verificare se effettivamente sia stato effettuato il test con le modalità e le prescrizioni rilasciate dal Ministero, accertando quindi la validità della sanzione amministrativa che gli è stata irrogata. Infatti, qualora l’apparecchio non sia stato sottoposto alle verifiche previste, la conseguente sanzione amministrativa non sarebbe stata validamente elevata.