Mantenimento dei figli e spese straordinarie
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4753/17 del 23 febbraio 2017, ha messo ordine in materia di mantenimento dei figli e spese straordinarie.
L’indirizzo consolidato in materia sostiene che, quando c’è da affrontare una spesa straordinaria per i figli a carico, il genitore convivente deve sempre concertare prima l’esborso con l’ex coniuge. Ma anche quando ciò non avviene, e quindi il genitore “collocatario” procede direttamente alla spesa senza chiedere il permesso all’altro, ha diritto a ottenere il rimborso del 50%, se la predetta spesa è stata sostenuta nell’interesse del minore ed era, quindi, necessaria.
Nella sentenza in commento, la Suprema Corte sottolinea che non spetta, a carico del coniuge affidatario, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, se si tratta di decisioni di maggiore interesse per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto a provvedere al rimborso della quota di spettanza del coniuge che non ha effettuato la spesa, il giudice è tenuto a verificare se l’esborso è nell’interesse del minore, valutando e misurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e la sostenibilità della stessa rispetto alle condizioni economiche dei genitori.
La Cassazione ha deciso ora proprio un caso di specie, dando ragione al padre dei ragazzi. È vero, infatti, che le spese straordinarie, quando necessarie, non vanno per forza concordate, ma ciò non toglie che il giudice possa valutare il grado di “necessità” e la sussistenza di vie alternative per il minor aggravio economico sui genitori.
Da quanto detto, risulta quindi che la giurisprudenza distingue due tipi di spese straordinarie: quelle che non devono essere concordate con l’altro e quelle che devono essere previamente concordate.
Le spese straordinarie che vanno concordate sono quelle talmente urgenti da non consentire una previa concertazione (come è il caso delle spese mediche urgenti e indifferibili). Il genitore che sostiene tali spese può pretendere dall’ex il rimborso della parte ad esso spettante secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal giudice.
Le spese straordinarie da concordare sono quelle collegate alle scelte di maggior interesse relative alla crescita, all’educazione e alla salute dei figli: quando è previsto questo previo accordo, il genitore che richiede il loro rimborso ha l’onere di documentare la spesa e di provare di aver consultato preventivamente l’altro genitore per ottenerne il consenso. In mancanza, senza la ricerca di alcun accordo, non è possibile pretendere il rimborso.