Maltrattamenti in famiglia
Il reato di maltrattamenti in famiglia, di cui all’articolo 572 c.p., è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale. Il delitto è configurabile anche quando manchi una stabile convivenza e sussista, con la vittima degli abusi, un rapporto familiare di mero fatto, caratterizzato dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 9 maggio 2019, n. 19922, si è pronunciata sulle censure proposte dall’imputato avverso la sentenza di condanna, emessa nei suoi confronti nei due gradi di giudizio, per i delitti di maltrattamenti e lesioni personali dolose aggravate, in danno della convivente.
Il ricorrente aveva, in particolare, lamentato vizio di motivazione in relazione alla inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e alla mancanza di riscontro alle sue accuse; nonché vizio di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di maltrattamenti, pur in difetto di un rapporto di tipo familiare.