Immissioni di odori, fumi, esalazioni.
L’articolo 844 del Codice Civile prevede che: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.
Quando le immissioni sono valutabili con strumenti tecnici, come può essere fatto per i rumori, il superamento della normale tollerabilità si può dimostrare agevolmente.
Il problema nasce invece in casi come quello degli odori che, tranne alcune eccezioni, non sono percepibili da strumenti.
In tali casi il concetto di “normale tollerabilità” assume una connotazione piuttosto soggettiva: ciò che per qualcuno può essere un odore non tollerabile, per altri può essere invece del tutto sopportabile.
In questi casi, in materia di immissioni moleste, il Giudice può affidarsi a nozioni di comune esperienza e prove testimoniali ma, alla fine, decide secondo discrezionalità e, se ne riscontra le condizioni, condannare al risarcimento del danno ma anche inibire la prosecuzione delle immissioni.
Ma se la puzza di cibi, di fritto e il fumo arriva a molestare il vicino di casa, si potrà anche sporgere querela per il reato di getto pericoloso di cose.
Secondo la sentenza della Cassazione n. 14467 del 24 marzo 2017, integra il reato di “getto pericoloso di cose» il comportamento di chi emette odori da cucina che superano la normale tollerabilità”.
Secondo la suprema Corte, la puzza di frittura, se arriva al punto di molestare le persone, rientra nella previsione dell’art. 674 del codice penale che “punisce con l’arresto fino a 1 mese e con l’ammenda fino a 206 euro chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, oppure, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti”.
La contravvenzione è configurabile anche nel caso di «molestie olfattive» generate da privati e non da attività commerciali, industriali o da locali di ristorazione.