Fumo passivo: risarcimento del danno per la malattia causata ai polmoni.
Il tribunale di Palermo con sentenza n. 2227/17, ha stabilito che non basta affiggere il cartello «È vietato fumare» ma che il datore di lavoro deve anche vigilare che il divieto sia rispettato dai dipendenti in ogni ambiente chiuso. Perchè, per l’eventuale malattia ai polmoni causata dal fumo passivo a uno dei lavoratori, l’azienda dovrà provvedere al risarcimento del danno al lavoratore stesso o agli eredi se la patologia è stata talmente grave da determinare la morte del soggetto.
Inoltre, il datore di lavoro deve garantire la conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti prescritti dalla legge anche al fine di destinare al lavoratore uno spazio idoneo che gli consenta il normale movimento, tenuto conto del lavoro che deve svolgere.
Ma l’azienda deve fare in modo che nessuno violi la norma, eventualmente predisponendo dei servizi ispettivi di controllo. In caso contrario, andrà risarcito il danno non patrimoniale agli eredi del lavoratore rimasto esposto per svariati anni al fumo passivo dei colleghi. È infatti obbligo giuridico per il datore di lavoro vietare la combustione di sigarette all’interno dei locali chiusi ove il personale è chiamato a trascorrere molte ore al giorno, vigilando poi sull’effettivo rispetto del divieto o quello di predisporre adeguati sistemi di circolazione dell’aria che riducano al minimo la respirazione dei fumi di combustione secondo le tecniche disponibili tempo per tempo.