Estratti conto: la banca li deve produrre sin dall’apertura del conto
Con una sentenza del 20 gennaio 2017, la Suprema Corte ha stabilito che le banche, al fine di provare il proprio credito, devono trasmettere gli estratti conto al cliente, non bastando allo scopo la semplice conservazione della documentazione contabile.
Secondo giurisprudenza consolidata, il conto corrente di corrispondenza è caratterizzato dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e tale prestazione, fornita dalla banca, costituisce oggetto di un mandato.
Infatti, il contratto di conto corrente bancario, o di corrispondenza, ha natura di contratto innominato misto, in cui concorrono gli elementi del mandato ed elementi di altri negozi.
Secondo la Suprema Corte però il rendiconto della banca per l’attività prestata in esecuzione del contratto non trova la sua disciplina nella regola posta dall’art. 1712 c.c. (approvazione del mandato in assenza di risposta, anche in caso di discostamento dalle istruzioni) ma nell’articolo 1832 c.c., cui fa rinvio l’art. 1857 c.c. (approvazione che non esclude la contestazione per errori di calcolo).
Appare dunque evidente che la banca è inadempiente all’obbligo di rendicontare il cliente sull’andamento del rapporto, ove non abbia trasmesso allo stesso gli estratti conto ad esso relativi.
Nè la banca può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito.