Il divorzio breve.
Con il divorzio breve, previsto dalla legge numero 55 del 22 aprile 2015, il periodo di tempo intercorrente dalla separazione per poter chiedere il divorzio è stato ridotto a 6 o 12 mesi, a seconda dei casi.
Con la riforma sono ridotti notevolmente i tempi della separazione.
In luogo dei tre anni prima previsti, ora infatti, in caso di separazione giudiziale, basta solo 1 anno (dalla data di comparizione dei coniugi avanti il presidente del tribunale) per porre fine al matrimonio. La separazione, così come anche prima del resto, deve essersi “protratta ininterrottamente” ma l’eventuale sospensione deve essere eccepita dalla parte convenuta.
Nelle separazioni consensuali, il termine di un anno si riduce, ulteriormente, a sei mesi. E ciò indipendentemente dalla presenza o meno di figli e anche se la separazione era nata inizialmente come contenziosa.
La riforma del divorzio breve si applica anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, cioè al 26 maggio 2015.
Anche lo scioglimento della comunione tra i coniugi viene anticipato. Lo scioglimento della comunione, precedentemente previsto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, è ora anticipato, per le separazioni giudiziali, al momento in cui il presidente del tribunale, all’udienza di comparizione, autorizza la coppia a vivere separata, mentre, per le separazioni consensuali, alla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato.
Al fine dell’annotazione dello scioglimento della comunione dei beni sull’atto di matrimonio, l’ordinanza con la quale i coniugi vengono autorizzati a vivere separati dovrà essere inviata all’ufficiale dello stato civile.