Conto cointestato e morte di uno dei cointestatari
Un conto è cointestato quando due o più persone sono contitolari di una somma di denaro per una quota uguale (ad esempio, 50% e 50%) o diversa (ad esempio, 30% e 70%).
Il conto cointestato può essere:
a firma congiunta: vuol dire che per disporre delle somme depositate è necessario ottenere la firma e il consenso di tutti gli altri intestatari;
a firma disgiunta: in tal caso, ciascun contitolare può effettuare qualsiasi operazione autonomamente, cioè senza prima chiedere il permesso agli altri.
Il conto cointestato può avere anche natura ibrida, nel senso che i contitolari possono stabilire che alcune operazioni vengano effettuate congiuntamente ed altre disgiuntamente.
Cosa succede in caso di morte del contitolare?
In tal caso possono verificarsi due situazioni:
se il conto è a firma disgiunta, il contitolare superstite (nell’esempio Caia) potrà disporre della sua quota (ad esempio, il 50%), mentre l’altra metà sarà congelata dalla banca in attesa che si concluda la pratica di successione;
se il conto è a firma congiunta, l’intero conto sarà bloccato fino alla conclusione del procedimento di successione.
Pertanto, si provvede alla liquidazione dei soldi giacenti in banca al momento del decesso solo dopo aver accertato chi sono gli eredi del contitolare ormai defunto. In altre parole, la banca dapprima riceve la copia della dichiarazione di successione e, successivamente, sblocca il conto per distribuire le rispettive quote. Si tratta, in buona sostanza, di una precauzione onde evitare che qualcuno si appropri indebitamente dei soldi depositati.
In caso di decesso di uno dei contitolari, se il conto è a firma disgiunta la banca non può impedire al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell’altro titolare del rapporto, di poter disporre delle somme depositate. Naturalmente, vi è la necessità, da parte dell’istituto, di verificare la correttezza di tale attività nell’ambito dei rapporti interni tra il cointestatario superstite e gli eredi del deceduto.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, in presenza di un conto cointestato con facoltà degli intestatari di compiere operazioni sia attive che passive anche in maniera disgiunta, la banca non può impedire al contitolare superstite di disporre dell’intera somma presente sul conto, ossia anche di quella destinata alla successione.
Ne consegue che eventuali eredi del defunto, al fine di tutelare i propri diritti successori, devono agire unicamente nei confronti del cointestatario, ma non nei confronti della banca.
Inoltre, potrebbe accadere che il conto sia stato alimentato solamente dallo stipendio del correntista deceduto. In tal caso, si parla di contitolarità simulata. Pensa, ad esempio, al conto intestato sia al marito sia alla moglie, ma che in realtà è alimentato solamente dal primo. In questa ipotesi, le somme presenti sul conto cointestato passeranno in successione e il superstite non potrà vantare alcuna titolarità su tali importi. Gli eredi, però, devono dimostrare che le somme depositate siano il frutto dei redditi di un solo cointestatario.