Il decreto semplificazioni, convertito in legge, stabilisce che il debitore che abita nella casa pignorata potrà continuare ad abitarla e dovrà lasciarla solo dopo il decreto di trasferimento dell’immobile.
In un primo momento, il decreto semplificazioni aveva previsto un semplice ritocco dell’art. 560 c.p.c. allo scopo di tutelare gli esecutati che risultavano creditori della pubblica amministrazione. L’obiettivo era quello di porre le abitazioni di questi ultimi al riparo da aggressioni ingiustificate, soprattutto quando alle loro posizioni debitorie si sarebbe potuto porre rimedio “sbloccando” i soldi dovuti dallo Stato ai cittadini interessati.
Nella sua versione definitiva, invece, la norma ha esteso la suddetta tutela non solo ai debitori che vantano debiti nei confronti delle P.A., ma a tutti i tipi di debitori.
In alcuni casi sarà tuttavia consentito al giudice ordinare la liberazione dell’immobile pignorato, sentiti il custode e il debitore, per lui ed il suo nucleo familiare.
La liberazione potrà ordinarsi nel caso in cui l’immobile non sia abitato, nei casi in cui sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, nonché quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.