Basterà la maggioranza dei condomini per le assemblee telematiche.
Il Senato l’11 novembre scorso ha approvato la la conversione in legge con modifiche del decreto n. 125/2020 che contiene misure urgenti collegate alla proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, norme per la continuità operativa del sistema di allerta COVID e disposizioni per dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Il testo passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva.
Del testo approvato in Senato è compreso l’emendamento presentato da Leonardo Grimani, che modifica il comma 6 dell’art. 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.
Con l’approvazione dell’emendamento da parte del Senato, il comma 6 dell’art. 66 disp. Att. c.c. Viene così modificato: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.”
Dalla lettura della norma si evince che il consenso della maggioranza è sufficiente per consentire all’amministratore di organizzare la riunione in modalità telematica. La norma infatti non fa alcun riferimento ai millesimi, consentendo in questo modo agli aventi diritto di partecipare alla riunione comodamente da casa propria, senza il rischio di contagiarsi.
Per quanto riguarda poi le modalità in cui il consenso alla videoconferenza deve essere espresso dal singolo condomino la norma nulla dispone, anche se è bene, nel rispetto della prassi che vige in ambito condominiale, comunicarlo all’amministratore in forma scritta, preferibilmente a mezzo raccomandata.