L’amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno è un istituto dell’ordinamento giuridico italiano, introdotto con la legge 9 gennaio 2004 n. 6. La sua funzione è di affiancare il soggetto privo in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire.
L’amministratore di sostegno viene designato dalla persona interessata mentre il giudice ufficializza la nomina assegnando l’incarico all’amministratore di sostegno con atto pubblico a tutti gli effetti di legge.
La nomina può avvenire anche tramite scrittura privata non autenticata oppure con ricorso di terzi al giudice. In tale ultimo caso il ricorso può essere presentato da chiunque vi abbia interesse (parenti, conoscenti o servizi sociali) e deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale nel cui circondario ha residenza il soggetto da amministrare.
Se occorre il patrocinio di un legale e in presenza dei requisiti reddituali, i non abbienti possono beneficiare anche per la presentazione del “ricorso per nomina di amministratore di sostegno” dell’assistenza tecnica di un avvocato con il patrocinio a spese dello stato.
A titolo esemplificativo, possono beneficiare dell’amministrazione di sostegno soggetti disabili, alcolisti, tossico-dipendenti, soggetti colpiti da ictus cerebrale, anziani e così via..
L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice con decreto; il decreto deve indicare gli atti per i quali è richiesta l’assistenza dell’amministratore.