Con sentenza del 3 gennaio 2024 numero 215 della sesta sezione penale, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, anche a seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio beneficiario dell’assegno di mantenimento, permanendo l’inadempimento da parte del genitore obbligato al versamento, si integra il reato di cui all’art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898 e non invece quello dell’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. penale, e tuttavia non muta l’individuazione in capo al genitore affidatario della qualifica di persona offesa del reato e la sua legittimazione a costituirsi parte civile, rimanendo egli titolare della posizione creditoria nei confronti dell’altro genitore.