Contratti al telefono
Ti chiamano a casa per proporti la nuova offerta di un operatore telefonico? Ecco a cosa devi fare attenzione e come puoi difenderti se ti attivano un contratto non richiesto.
Succede spesso. L’operatore telefonico di una certa compagnia ti contatta a casa per proporti l’ultima offerta riservata ai nuovi clienti. Un’offerta valida solo in quel giorno, da sottoscrivere obbligatoriamente via telefono in quel preciso momento. Basta rispondere “sì” a una paio di domande registrate e il gioco è fatto. In men che non si dica ti ritrovi cliente di un altro operatore.
Ma una volta riagganciato, non sempre si ha la corretta percezione di quello che si è sottoscritto, di quanto alla fine si andrà a spendere e se davvero non ci sono fregature. Il consiglio principale resta quello di diffidare delle offerte fatte al telefono. Se non sei soddisfatto del tuo attuale contratto telefonico o vuoi spendere meno per navigare in internet, informati con calma per scoprire qual è la tariffa più adatta alle tue esigenze.
Come comportarsi però quando riceviamo offerte al telefono? A cosa stare attenti? Spesso alla fine della telefonata non si ha nulla di scritto in mano ed è difficile far bene i conti. E se si cambia idea? Se ci si accorge che si è fatta una scelta avventata, cosa si può fare? Ecco allora un piccolo vademecum per saperne di più su come comportarsi quando si viene contattati via telefono per cambiare contratto.
Se la proposta è fatta da un’azienda o un professionista nei confronti di un consumatore, si applica la normativa relativa ai cosiddetti «contratti conclusi fuori dai locali commerciali» per i quali opera il diritto di recesso nei 14 giorni successivi. In più, per i contratti conclusi da operatori telefonici, vige un’apposita normativa che prevede la possibilità della registrazione vocale con successivo invio del documento scritto con le condizioni generali del servizio.
Questo, però, non toglie che due persone qualsiasi, anche i rappresentanti di due aziende, possano accordarsi telefonicamente per concludere un contratto. Che valore ha uno scambio verbale di questo tipo?
Partiamo da un concetto scontato per un giurista, ma non altrettanto per i non addetti ai lavori. Un contratto non è necessariamente un documento scritto: è semplicemente lo «scambio di due o più volontà» volto a regolare interessi economici. E siccome le volontà possono essere espresse in svariati modi il contratto non deve essere per forza scritto.
Se è vero che, ai fini della conclusione del contratto, ciò che conta è l’incontro delle volontà dei contraenti, non è neanche necessario che questi si trovino nello stesso posto. Potrebbero addirittura trovarsi in due parti opposte del globo e contattarsi “in differita”. A riguardo, la legge dice che il contratto, quando è concluso “a distanza”, si considera perfezionato nel momento in cui il proponente (colui cioè che ha fatto l’offerta commerciale) viene a conoscenza dell’accettazione del cliente.
Se le parti si parlano invece “in diretta”, anche se con mezzi di comunicazione a distanza (telefono, videochiamata, ecc.), il contratto si considera concluso nello stesso momento in cui c’è lo scambio delle reciproche volontà.
In quest’ottica, due persone possono ben concludere un contratto per telefono accordandosi per filo e per segno su tutti gli aspetti dell’affare. Il punto però è che, non lasciando nulla per iscritto, potrebbero facilmente verificarsi contestazioni in merito alle condizioni concordate. Ecco allora che il documento cartaceo, firmato da ambo le parti, seppure non è condizione di validità del contratto, servirà come prova circa il contenuto degli accordi raggiunti.
La legge non prevede discipline particolari, oltre a quanto appena detto, per i contratti conclusi tra soggetti privati (pensa ad esempio all’acquisto di un’auto di seconda mano concordata telefonicamente). Regole speciali, invece, riguardano il caso di vendite al consumatore e di operatori telefonici.
Se ti contatta un’azienda – o sei tu a contattarla – per la conclusione di un contratto, il Codice del consumo ti assegna 14 giorni per ripensarci. È quello che si chiama diritto di recesso.
È valido un contratto con una compagnia del telefono – ad esempio quello per l’intestazione di una nuova utenza o per l’attivazione di un servizio o una promozione – fatto alla cornetta se poi l’utente non firma alcun documento? Il consenso del consumatore non può essere raccolto solo verbalmente ma deve essere fissato su un supporto “durevole”. Questo supporto non deve essere necessariamente un contratto scritto ma può trattarsi anche di una registrazione vocale, archiviata poi dall’operatore.
Dopo la registrazione, il cliente deve ricevere a casa un documento cartaceo o per email contenente tutte le condizioni contrattuali approvate nel corso del colloquio telefonico.
Quindi, il contratto telefonico non firmato è valido solo se:
è stata fatta una registrazione vocale del consenso dell’utente e questa viene custodita dalla compagnia;
l’utente riceve a casa le condizioni generali di contratto, che però non devono essere firmate e rispedite alla compagnia.