Nell’amministrazione di sostegno il rifiuto delle cure può essere legittimato dalla volontà presuntiva?
Secondo il giudice tutelare del tribunale di Roma, IX sezione civile, (23 settembre 2019), la risposta è affermativa ma solo se l’amministratore di sostegno ha poteri di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario e in difetto di contrasto tra questi e il medico.
Pertanto, in assenza di parere contrastante del medico ai sensi dell’art. 3, quinto comma della Legge n. 219/17, l’amministratore di sostegno può rifiutare le cure proposte all’amministrata quando, pur in assenza di DAT, sia stata accertata (anche alla luce delle dichiarazioni rese dall’interessata nel corso delle propria vita) una volontà presuntiva di quest’ultima orientata in tal senso.
La decisione dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza presentata dall’amministratore di sostegno (nonché compagno) di una signora in stato vegetativo irreversibile da alcuni anni, allo scopo di essere autorizzato al rifiuto delle cure per l’amministrata.