SEPARAZIONE E DINIEGO ACCESSO DOCUMENTAZIONE FISCALE
Con le due decisioni n. 2023 e 2024 del 27 agosto 2018 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate che, reputando prevalente il diritto alla riservatezza del terzo, aveva respinto la richiesta di un coniuge, in procinto di separarsi, di accedere, ai sensi dell’art 22 e ss della legge 241\90, agli atti dell’anagrafe tributaria di pertinenza dell’altro coniuge.
Il Tar ha infatti ribadito che una deroga a tale principio può giustificarsi solo in presenza della stretta necessità per la ricorrente di acquisire la documentazione fiscale per difendersi nel giudizio di separazione, sottolineando che, in tal caso, le esigenze difensive del ricorrente sono adeguatamente tutelate nell’ambito della lite civile tramite i poteri istruttori conferiti al Giudice della separazione (155 sexies disp. Att. Cpc e 492 bis cpc) nel rispetto del principio del contraddittorio.