L’addio al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che non rientra più nei parametri per la concessione dell’assegno divorzile all’ex, non riguarda i figli, i quali quindi, in caso di divorzio dei genitori, hanno diritto a mantenere il medesimo tenore di vita del quale godevano quando i genitori erano ancora una coppia.
La Corte di cassazione infatti, con la sentenza numero 3922/2018 del 19 febbraio 2018, afferma che “i figli hanno il diritto di mantenere il tenore di vita loro consentito dai proventi e dalle disponibilità concrete di entrambi i genitori, e cioè quello stesso che avrebbero potuto godere in costanza di convivenza”.
Per quanto riguarda la determinazione in concreto del mantenimento, poi, i giudici hanno precisato che essa non può basarsi solo sui costi necessari al mero sostentamento dei figli, ma deve essere parametrata anche su quelli che rispondono a esigenze connesse “all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale”.
Per la Cassazione il giudizio circa la congruità del contributo costituisce un giudizio di merito rispetto al quale, comunque, va tenuto conto di tutto quanto sopra detto con riferimento ai costi da considerare nella sua determinazione e ai parametri posti alla base della stessa.