Muro di confine. Come si dividono le spese per la riparazione.
Per quanto riguarda le riparazioni del muro comune e della relativa ripartizione spese, l’articolo 882 cod. civ., al primo comma, testualmente recita: «Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti».
La legge, quindi, stabilisce che, di norma, questo genere di spese debba essere diviso a metà presumendosi che la comunione del muro suddetta sia al 50% e che entrambi i proprietari vantino sui rispettivi terreni e fabbricati un diritto di proprietà.
Tuttavia, laddove gli interventi suddetti siano cagionati dall’incuria o comunque dal fatto proprio di uno dei due comproprietari del muro, allora sarà il vicino negligente a doversi far carico dell’intero importo per le riparazioni resesi necessarie.
L’unica possibilità legittima di sottrarsi alla propria parte di spese sarebbe rinunciare alla comunione del muro in questione, fermo restando che la rinunzia non libera il rinunziante dall’obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.
Il comproprietario danneggiato potrà mettere in mora per iscritto il vicino invitandolo a eseguire i necessari lavori di rifacimento dell’intonacatura e di apposita guaina di impermeabilizzazione della parte di muro spettante a quest’ultimo avvisandolo che, in caso contrario, agirà nelle competenti sedi per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua proprietà e l’esecuzione forzata dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi.