Assegno al coniuge separato
Parliamo oggi dell’assegno al coniuge separato. La Corte di Cassazione aveva stabilito che d’ora in poi l’assegno di divorzio sarà calcolato sulla base del criterio di autosufficienza e non sul “tenore di vita matrimoniale”.
Sarà quindi valutato sull’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede. Il matrimonio non è più la “sistemazione definitiva”: sposarsi, scrive la Corte, è un “atto di libertà e autoresponsabilità”.
Il tenore di vita goduto durante il matrimonio è stato il parametro preso a riferimento per quasi trenta anni dai giudici per quantificare l’entità dell’assegno di separazione e di divorzio che il coniuge con il reddito più alto doveva versare all’ex partner economicamente più debole e non colpevole della fine dell’unione coniugale.
Ora la Cassazione ha ritenuto che sia arrivato il momento di considerare il divorzio come la vera fine dei doveri di coppia.
Ma, con la sentenza 12196/17, i supremi giudici hanno escluso che il nuovo parametro si applichi, oltre che ai divorzi, anche alle separazioni. Hanno così confermato il vigore del parametro del tenore di vita nella fase della separazione, dove il vincolo coniugale ancora si conserva tanto che le carte bollate si possono fermare e la coppia può ritrovare la sua unità.
“La separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione di suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale“, afferma la Cassazione, con la conseguenza che permane “il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l’assegno di mantenimento” perché nella fase di separazione il vincolo coniugale “conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione”.