I figli potranno avere il cognome della madre.
La Corte costituzionale ha depositato il 21 dicembre 2016 la sentenza n. 286/2016 sull’incostituzionalità dell’attribuzione del cognome paterno ai figli dichiarando l’illegittimità dell’automatica attribuzione ai figli del cognome paterno.
In particolare, la Consulta ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., 72, comma 1, R.D. n. 1238/1939; e 33 e 34 d.P.R n. 396/2000 nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno”.
Di conseguenza, è anche incostituzionale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 299, terzo comma, cod. civ., “nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione”.
La Corte stessa era già intervenuta nel 1998 e nel 2006, e aveva definito l’attribuzione automatica del cognome paterno il “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia” ormai superato ma, in queste occasioni, aveva rinviato all’intervento del legislatore.